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Poste Italiane

Poste Italiane perde l’esenzione Iva

Riportiamo l’articolo di Franco Ricca, esperto tributario, pubblicato ieri su Quotidiano Ipsoa.

PERDONO L’ESENZIONE IVA I SERVIZI POSTALI A TARIFFA “PERSONALIZZATA” DI  POSTE ITALIANE

I prodotti dei quali Poste Italiane S.p.a. negozia le condizioni con contratti individuali non possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA, anche se rientrano nel servizio postale universale. La modifica, recata dalla legge di conversione del D.L. Competitività, è operativa dal 21 agosto scorso. A rischio raccomandate, assicurate e posta massiva.

I prodotti dei quali Poste Italiane Spa negozia le condizioni con contratti individuali non possono

beneficiare dell’esenzione dall’IVA, anche se rientrano nel servizio postale universale. Lo stabilisce il nuovo testo della disposizione del n. 16) dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 32- bis del D.L. n. 91/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 116 dell’11 agosto 2014, con effetto dal 21 agosto, data di entrata in vigore della legge (pubblicata nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014).

Sono fatti comunque salvi “i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente”.

Di conseguenza, nell’attuale realtà operativa di Poste Italiane Spa, come accertata dall’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), dovrebbe scattare l’applicazione dell’IVA su servizi quali la posta raccomandata, la posta assicurata, la posta massiva e la “posta target” (pubblicità dirette per corrispondenza).

Il nuovo intervento legislativo – che fa seguito alla precedente modifica del 2010, che limitò l’esenzione alle operazioni rientranti nel servizio postale c.d. “universale” – si è reso necessario, anche stavolta, per allineare la normativa interna a quella comunitaria, segnatamente l’art. 132, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, secondo cui gli Stati membri esentano dall’imposta

“[…] quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni”. Nell’interpretare questa disposizione, la Corte di giustizia UE, nella sentenza 23 aprile 2009, C-357/07, ha infatti statuito, tra l’altro, che “l’esenzione non può essere applicata ai servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi rispondenti ad esigenze specifiche di operatori economici”, ovverosia alle “prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente”.

Al riguardo, nel provvedimento del 27 marzo 2013, adottato a conclusione dell’istruttoria avviata per accertare l’eventuale abuso di posizione dominante da parte di Poste Italiane Spa, l’Antitrust ha rilevato che la norma nazionale, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 40/2010, dunque dopo la sentenza della Corte di Giustizia, “non ha espressamente escluso l’esenzione per quei servizi che, pur rientrando nell’ambito del servizio universale, così come definito dall’art. 3, D.Lgs. n. 261/1999, prevedono condizioni negoziate individualmente, introducendo pertanto un perimetro di esenzione più ampio rispetto a quello definito a livello comunitario.”

L’Autorità non dubita, infatti, che la norma interna contrasti, da un lato, con l’art. 132, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia “nella parte in cui non prevede l’esclusione dell’esenzione IVA per i servizi che siano negoziati individualmente” e, dall’altro, con “l’art. 102 TFUE, l’art. 106 TFUE e con l’art. 4, comma 3, del TUE, laddove 59 impone a Poste una condotta anticoncorrenziale consistente nella offerta di servizi in esenzione IVA che si traducono in un vantaggio concorrenziale non fruibile dai concorrenti con effetti escludenti sui mercati dei servizi postali come sopra descritti”.

È la stessa normativa nazionale, peraltro, che, non escludendo dall’esenzione IVA i contratti le cui condizioni siano state negoziate individualmente, “ha creato un contesto giuridico che, prevedendo un regime in contrasto con il principio di neutralità fiscale e con il divieto di introdurre misure distorsive della concorrenza, ha determinato la condotta abusiva in esame”.

Riguardo all’elemento della negoziazione, l’Autorità ritiene infatti che le tipologie di contratto relative ai servizi della posta massiva, della posta assicurata, della posta raccomandata e della Posta Target, alla luce delle evidenze risultanti dall’istruttoria, rientrino nella nozione di “servizi negoziati individualmente” fornita dalla Corte di Giustizia e, conseguentemente, avrebbero dovuto essere assoggettate all’IVA a partire dal 23 aprile 2009, data di pubblicazione della sentenza.

Le conclusioni dell’Authority sono state ora recepite dal legislatore, che ha riformulato il n. 16) dell’art. 10, integrandolo con la previsione che esclude dall’esenzione “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente”.

Quanto alla decorrenza, tuttavia, il legislatore, come accennato, ha escluso effetti retroattivi,

facendo salvo il comportamento adottato da Poste Italiane Spa, in base alla norma previgente, fino alla data del 20 agosto 2014. Cosa accadrà adesso?

In linea di principio, le tariffe di Poste Italiane Spa relative ai prodotti in questione potrebbero crescere del 22%, essendo divenuti imponibili con l’aliquota IVA ordinaria.

Questo scenario, tuttavia, sembra troppo semplicistico e poco probabile, essendo piuttosto ipotizzabile una rideterminazione dei prezzi che tenga conto, da un lato, del minor costo rappresentato dalla

maggiore IVA detraibile sugli acquisti e, dall’altro, dell’esigenza di competere con gli operatori privati che già prestavano tali servizi in regime di imponibilità.

Sul piano teorico, inoltre, vi sarebbe anche la possibilità, per quanto improbabile, che in concreto non cambi nulla: se infatti Poste Italiane Spa rinunciasse a negoziare individualmente le condizioni dei

prodotti con taluni clienti importanti e decidesse, quindi, di uniformare le tariffe, conserverebbe il trattamento di esenzione.